Mondo avvocati

Finanziamenti a giovani avvocati «non bancabili»

TARANTO - Per «la prima volta in Italia» gli Ordini degli avvocati di Taranto e Brindisi hanno siglato una convenzione con l’Ente nazionale per il microcredito rivolta ai giovani avvocati cosiddetti «non bancabili», cioè professionisti titolari di partita Iva che non hanno garanzie bancarie.

Per far fronte alle difficoltà iniziali, che in concreto sono soprattutto di natura economica per i primi tempi, l’accordo siglato tra gli Ordini degli avvocati di Taranto e Brindisi e l'Ente nazionale per il microcredito, con la supervisione dell’Osservatorio nazionale sull'uso dei sistemi Adr, prevede la possibilità di offrire finanziamenti con la garanzia dello Stato fino a 35mila euro ai giovani avvocati, anche senza garanzie reali. Nel tasso di interesse è compreso un percorso di formazione, un tutoraggio, assistenza fiscale e tecnica. I finanziamenti possono essere utilizzati per formazione professionale, acquisto di beni materiali e perfino dell’auto.

«La crisi generale colpisce anche le professioni - spiegano in una nota i presidenti dei due Ordini, Vincenzo Di Maggio e Carlo Panzuti - e i primi a farne le spese sono i giovani, non più attratti dalla professione. Aumentano le cancellazioni dagli albi professionali e diminuiscono le iscrizioni. L’accesso alla professione è sempre più difficile e il reddito procapite dei professionisti è in forte diminuzione».

La mediazione

Cos’è la mediazione? La mediazione è un procedimento alternativo di risoluzione dei conflitti, che offre ai soggetti coinvolti la possibilità di confrontarsi e di raggiungere una soluzione condivisa della controversia, autonomamente, e grazie all'intervento di un terzo neutrale, il mediatore. La mediazione tende alla tutela dei bisogni e degli interessi delle parti, realizzando la possibilità di raggiungere la soluzione più vantaggiosa per tutti i partecipanti, proprio perché condivisa.

Arbitrato veloce

Cos’è un arbitrato veloce?
L’arbitrato veloce è una forma di arbitrato il cui svolgimento è disciplinato dal regolamento precostituito da ACCORDIAMOCI s.r.l., conformemente alla previsione dell’art. 832 c.p.c..
Le parti, conferendo ad ACCORDIAMOCI s.r.l. l’incarico di amministrare il giudizio arbitrale, possono demandare la decisione della controversia ad un collegio di tre arbitri che entro sei mesi dall’avvio del procedimento pronuncerà un lodo avente efficacia secondo il disposto degli artt. 820 e ss. c.p.c.