La mediazione civile è in contrasto con la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori?

23/02/2017
La mediazione civile è in contrasto con la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori?

Il procedimento italiano di mediazione civile obbligatoria, pur essendo conforme alla direttiva 2008/52, è forse in contrasto con talune disposizioni della direttiva 2013/11 che disciplina la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori? É questo il quesito rivolto dal Tribunale di Verona ai giudici europei. In merito, l'AG Saugmandsgaard Øe sostiene che il D.Lgs. n. 28/2010 (che ha recepito la direttiva 2008/52 nell’ordinamento italiano) possa essere in linea con la direttiva 2013/11 a condizione di non impedire alle parti di accedere al sistema giudiziario, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Sarebbe, invece, incompatibile l'obbligo di assistenza legale imposto alle parti nell’ambito della mediazione dal D.Lgs. n. 28/2010, per le controversie rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2013/11. Parimenti, incompatibile sarebbero le sanzioni che la normativa italiana fa conseguire al ritiro senza giustificato motivo da un procedimento di mediazione delle controversie rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2013/11, a meno che la nozione di giustificato motivo includa l’insoddisfazione della parte che si sia ritirata riguardo alle prestazioni o al funzionamento del procedimento di risoluzione extragiudiziale, circostanza che l'AG rimette alla valutazione del giudice nazionale. Su tale interessante questione si attende, quindi, la sentenza della Corte per verificare se accoglierà o meno i suggerimenti dell'AG.